Il Delegato Eugenio Contemori
Reiterazione delle violazioni.
Alcuni nostri soci, domandano con insistenza, al sottoscritto, per quale motivo non viene cancellato dall’allegato al tesserino venatorio regionale, l’annotazione di sanzione amministrativa, trascorso il quinto anno da quando è stata commessa l’infrazione.
Le risposte sono più di una, ma quella che maggiormente insiste è che, coloro che rilevano una nuova infrazione alle leggi sulla caccia, possono con facilità contestare la recidiva. Ma, anche la recidiva, decade dopo il quinto anno, ex art. 8 bis della legge 689/81. Per quanto sopra, mi sono consultato con un nostro Presidente di Sodalizio Enalcaccia, vero esperto in materia legislativa. (A.B.)
Il cacciatore interessato a far cancellare le eventuali infrazioni, dall’allegato al tesserino venatorio, trascorso il quinto anno, faccia formale richiesta all’impiegato del Comune che rilascia il tesserino stesso, egli, se a conoscenza delle leggi, deve rilasciare un nuovo tesserino senza la vecchia dicitura d’infrazione, se questo non intende, o non opera in proposito, (potrebbe, non cancellando la dicitura, incorrere in abuso d’Ufficio), fate una semplice domanda come appresso indicata:
Alla Provincia di ……..
Responsabile il Dipartimento Caccia dell’Amm. Prov. ……………
Al Comune di ……..
Uff. Caccia / Rilascio Tesserini Venatori
Il sott. ………. nato il ……. ad ………… e residente in …….. via ………. n° …….. chiede, in base a quanto prescrive l’art. 8 bis della legge 689/81, il rilascio di un nuovo allegato privo dell’indicazione della violazione commessa in data …….., essendo, in proposito, trascorsi i cinque anni richiesti dalla normativa. Non essendovi diverso avviso sia nell’art. 31 legge 157/92, (sanzioni amministrative) che nella legge regionale n°…… art. ……, (sanzioni Amministrative) è operativo l’art. 8 bis della legge 689/81.
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