Egr. Assessore, abbiamo ricevuto la nuova bozza del regolamento alla legge regionale 3/94 e successive modifiche ed integrazioni.
Come Ass. Ven. Enalcaccia rinnoviamo le nostre richieste:
Art. 1, comma 1. Chiediamo con decisione di applicare la dizione della precedente proposta cioè: Le sedute del Comitato di Gestione sono pubbliche. Così come sono pubbliche le sedute di altri enti pubblici.
Art. 1, comma 4. Chiediamo con decisione di applicare la dizione della precedente proposta: L’ATC deve dotarsi, oltre al personale oggi esistente in ATC, di altro personale in numero non superiore a due unità sia amministrative che due unità tecnico faunistiche, ecc. per non ricorrere a consulenze esterne.
Art. 2 , comma 5. Chiediamo che da quel 30% predisposto per il riequilibrio della fauna selvatica siano tolti: i miglioramenti ambientali. Per i miglioramenti ambientali ci sono capitoli diversi da quella quota.
Art. 6, comma 4, Chiediamo che l’iscrizione all’ATC sia spostata dal 15 Maggio ad Agosto. Quello che è la legge 20 o meglio il Calendario Venatorio che volenti o nolenti viene reso noto e modificato all’ultimo momento, è da considerarsi un contratto a senso unico per cui la Regione lo propone ed il cittadino cacciatore, visto cosa gli viene proposto ed offerto, decide di sottoscrivere versando il dovuto oppure rinunciare perché non soddisfatto.
Art, 15, comma 4. Chiediamo che per le Z. d. R. e C. di inserire: e possono essere riconfermate per due piani faunistici. Dopo quindici o più anni nelle Z. d. R. e C. decade la riproduttività, quindi dobbiamo variare il territorio.
Art. 24/25 Pur non avendo nulla in contrario si assiste ad una trasformazione da A.F.V. ad A.A.V. con addestramento cani, recinti con sparo agli ungulati, allevamenti piccola selvaggina stanziale ecc.
Art. 40, Comma 1 lett. B. Aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani con abbattimento. Aggiungere: Tali Aree con esclusione di quelle all’interno delle AAV, AAC, AFV senza sparo hanno carattere temporaneo. L’abbattimento è consentito dall’art. 24 l.r.t. 3/94 c.7 mentre dalla terza domenica di settembre, apertura della caccia, al 31 gennaio, fine della stagione venatoria, tornano a far parte del territorio a caccia programmata.
Art. 70, comma2. Fa riferimento all’art. 66 e cita le lettere a, b, c, d, ma l’art. 66 non ha lettere.
Art. 73, Ci sembrano eccessivi 300 metri di distanza fra appostamento e divieto di caccia, riportare a 200 metri.
Art. 75, comma 1. Nei versamenti per il rinnovo degli appostamenti fissi, Non si dovrebbe dare la decadenza, ma imporre una sovrattassa per gli inadempienti, come succede in tutte le altre casistiche, per chi non paga entro il termine previsto.
Art. 82, comma 5. Interventi di girata. 10 cacciatori compreso il conduttore del cane ci sembrano veramente pochi per avere risultati accettabili nelle operazioni di “girata” su cinghiali.
Art, 88, comma 2. Chiediamo con decisione di togliere questo comma. Se ogni ATC può differenziare periodi, giornate, orari il prelievo o meglio la caccia al cinghiale, naufraga e finisce quel calendario venatorio unico per tutta la Regione Toscana, che ci siamo dati e che sono state sempre le idee ed il pensiero della Regione stessa.
Art. 90, comma 2. Nella caccia di selezione, dopo la parola ENCI, aggiungere “per il recupero dei capi feriti” Così come esposto sembra che nella caccia alla cerca si possa portare il cane al guinzaglio. Prevedere in caso di cerca che non ci siano altri selettori in quella sottozona. Inoltre come fanno coloro che sono iscritti in due o più distretti (opzionasti d) a fare i censimenti, che solitamente avvengono in contemporanea fra il distretto del capriolo e l’altro del daino o altro?
Art. 91, comma 3. Pur accogliendo la nostra richiesta come a suo tempo formulata e riportata nella bozza, non è stato poi cambiata nell’edizione della nuova bozza al comma 3. Si richiede la modifica.
Eugenio Contemori
Del. Reg. Enalcaccia Toscana