Calendario Venatorio della Regione Toscana 2018 – 2019

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Enalcaccia Toscana

LA GIUNTA REGIONALE TOSCANA DELIBERA
1) di autorizzare la caccia, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, alle seguenti specie per i periodi indicati: 1.1) dal 16 settembre al 31 dicembre 2018 la caccia è consentita alle specie: coniglio selvatico, merlo e fagiano. Nelle Aziende faunistico venatorie, nelle Aziende agrituristico-venatorie è autorizzato il prelievo del fagiano anche nel mese di gennaio 2019, in presenza di specifici piani di prelievo. 1.2) dal 16 settembre al 29 novembre 2018 la caccia è consentita alle specie: starna e pernice rossa. Ulteriori limitazioni di prelievo sulle specie sono indicate nell’Allegato A al presente atto. Nelle Aziende faunistico venatorie è autorizzato il prelievo della starna e della pernice rossa anche nel mese di dicembre 2018 in presenza di specifici piani di prelievo. Nelle Aziende agrituristico venatorie è autorizzato il prelievo della starna e della pernice rossa anche nei mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019 in presenza di specifici piani di prelievo; 1.3) dal 1 ottobre al 31 dicembre 2018 la caccia è consentita

alla specie allodola; 1.4) dal 16 settembre al 8 dicembre 2018 la caccia è consentita alla specie lepre comune; 1.5) dal 16 settembre al 31 ottobre 2018 la caccia è consentita alla specie combattente, alla quaglia e alla tortora (Streptopelia turtur); per la specie quaglia nelle Aree addestramento cani autorizzate, il prelievo su capi immessi è consentito anche nel periodo successivo al 31 ottobre; 1.6) dal 1 ottobre 2018 al 31 gennaio 2019 la caccia è consentita alle seguenti specie: beccaccia, cesena e tordo sassello. La caccia alla beccaccia è consentita (ai sensi dell’ art. 3 comma 7 bis della L.R.20/2002) esclusivamente in forma vagante e con l’ausilio del cane da ferma o da cerca. Dal 1° gennaio 2019 la caccia alla beccaccia è consentita solo nelle aree vocate al cinghiale e, nelle restanti aree, solo all’interno delle aree boscate secondo la classificazione della legge regionale n. 39/2000; 1.7) dal 1 novembre 2018 al 31 gennaio 2019 la caccia è consentita alla specie moretta; 1.8) dal 16 settembre 2018 al 31 gennaio 2019 la caccia è consentita alle seguenti specie: tordo bottaccio, alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d’acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moriglione, pavoncella, porciglione, volpe e silvilago. Per il silvilago (minilepre) non vi sono limitazioni al carniere giornaliero per cacciatore, né è conseguentemente dovuta la trascrizione dei prelievi sul tesserino venatorio; 1.9) la caccia alla volpe nel mese di gennaio 2019 può

essere esercitata da squadre individuate dagli ATC nella forma della braccata con cane da seguita. Gli appartenenti alla squadra di caccia alla volpe devono essere inseriti in un elenco giornaliero a disposizione degli organi di vigilanza. In tale periodo la caccia è comunque consentita da appostamento; 1.10) la caccia al silvilago (minilepre) nel mese di gennaio 2019 è consentita, da appostamento in tutto il territorio cacciabile della Regione o, con l’uso del cane da cerca o da ferma, nelle aree di cui al successivo punto 4.4) e nelle Aziende Faunistico Venatorie. 2) Di autorizzare la caccia al cinghiale secondo le seguenti specifiche: 2.1) il prelievo in braccata è consentito nelle aree vocate dal 1° ottobre 2018 al 31 gennaio 2019, nel rispetto dell’arco temporale di tre mesi consecutivi previsto dall’art.18 della legge 157/1992, secondo i periodi indicati per ciascun Comprensorio nell’Allegato B) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 2.2) Nelle aree vocate di cui all’art. 3 della L.R. 10/2016 poste in territorio a caccia programmata, ferme restando le tre giornate di caccia settimanali e le giornate di silenzio venatorio, per una migliore organizzazione del prelievo gli ATC possono variare i giorni destinati alla caccia in braccata al cinghiale; 2.3) il prelievo selettivo nelle aree non vocate sulla specie cinghiale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 della L.R. 10/2016, è consentito nei tempi previsti dalla Delibera della Giunta Regionale n. 546 del 7.06.2016 e dalle delibere di approvazione dei piani annuali, di cui per il 2018 la Delibera della

Giunta Regionale n. 1503 del 27.12.2017, dal 1° di gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Gli ATC possono sospendere il prelievo selettivo sulla specie in zone delimitate ricadenti nelle aree non vocate incluse nel territorio a caccia programmata durante il periodo della caccia in braccata. Durante il periodo della caccia in braccata è consentito porre le poste in area non vocata sino a metri 100 di distanza dal confine dell’area vocata; 2.4) nelle aree non vocate, la caccia in forma singola e con il metodo della girata è autorizzata dal 1 ottobre al 31 dicembre 2018; 2.5) nelle more della realizzazione dei piani di prelievo relativi alle aree non vocate ai sensi della L.R. 10/2016, può essere prevista la caccia in braccata nei periodi individuati per Comprensorio di cui al precedente punto 2.1), all’interno delle Aziende Faunistico Venatorie e Aziende Agrituristico- Venatorie poste in area non vocata, nelle aree boscate e cespugliate fino al completamento del piano di prelievo assegnato a ciascun Comprensorio; 2.6) la caccia al cinghiale nelle Aziende Faunistico Venatorie poste in area vocata è consentita, in selezione, in forma singola, in girata e in braccata nei tempi disposti nell’Allegato B) per il Comprensorio, entro il quale esse ricadano per la maggioranza della superficie; 2.7) ai sensi di quanto previsto all’art. 73 1° comma del DPGR 48/R/2017, il prelievo selettivo sul cinghiale nelle aree vocate è riservato ai soli cacciatori abilitati iscritti alle squadre del distretto. La Giunta regionale approva specifici piani annuali; 3) di fissare i seguenti limiti di carniere

stagionali prudenziali, per le specie: – allodola, 50 capi per cacciatore, con un massimo di 10 capi al giorno, – codone, quaglia, tortora e pavoncella 25 capi per specie e per cacciatore, – beccaccia e moretta, 20 capi per specie e per cacciatore, – combattente e pernice rossa, 10 capi per specie e per cacciatore, – starna, 5 capi per cacciatore; 4) di stabilire, ai sensi dell’art. 3 comma 2 della
L.R. 20/2002, le seguenti limitazioni per la caccia vagante e l’uso del cane: 4.1) dal 9 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019, l’utilizzo del cane da seguita è consentito per la caccia al cinghiale in braccata secondo le specifiche indicate al punto 2); 4.2) dal 9 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019 l’utilizzo del cane da seguita è altresì consentito per la caccia alla volpe in braccata, con le squadre all’uopo individuate dall’ATC; 4.3) dal 1° al 31 gennaio 2019 l’utilizzo del cane da cerca e da ferma e la caccia vagante nel territorio a caccia programmata è consentito per la caccia alla beccaccia, solo nelle aree vocate al cinghiale e, nelle restanti aree, solo all’interno delle aree boscate secondo la classificazione della legge regionale n. 39/2000; in tale periodo la caccia vagante, anche con l’utilizzo del cane da ferma o da cerca, è consentita nelle aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie; 4.4) dal 1° al 31 gennaio 2019, l’utilizzo del cane da cerca o da ferma e la caccia vagante, è altresì consentito nei territori dei Comprensori di Lucca, Livorno, Massa e Pistoia e nelle aree specificatamente individuate, per ciascuno degli ulteriori Comprensori, nell’Allegato A) al presente

atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 4.5) dal 1° al 31 gennaio 2019 è consentito altresì l’utilizzo del cane da riporto per la caccia da appostamento fisso o temporaneo; 5) di stabilire che l’allenamento e l’addestramento dei cani è consentito dal giorno 23 agosto 2018 al giovedì precedente la terza domenica di settembre, nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica dal sorgere del sole alle ore 11,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00 (ora legale) su tutto il territorio regionale; 6) di vietare l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno di tutte le zone umide del territorio della Regione Toscana, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini permanenti, lanche e lagune d’acqua dolce, salata e salmastra; 7) di disporre, ai sensi Delibera di Giunta Regionale n°454 del 16-06-2008 avente per oggetto “D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS)” le seguenti limitazioni valide per tutte le ZPS regionali: • nel mese di gennaio l’esercizio dell’attività venatoria è consentito unicamente nei giorni di giovedì e di domenica con l’eccezione della caccia agli ungulati; • divieto di effettuazione della pre- apertura della attività venatoria; • divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne; • divieto

di abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Combattente (Philomacus pugnax) e Moretta (Aythya fuligula); • divieto di svolgimento dell’attività di addestramento cani da caccia prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria; • divieto di esercitare il prelievo in deroga sugli uccelli ai sensi art. 9 par. 1) lett. c) della Direttiva 2009/147/CE; • relativamente alle ZPS ricadenti in zona umida (Stagni Piana Fiorentina, Bientina, Padule di Fucecchio, Massaciuccoli, Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone, Valle dell’Inferno e Bandella, Stagni Piana Pratese, Lago di Chiusi e Lago di Montepulciano), divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° Ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (Anas acuta), Marzaiola (Anas querquedula), Mestolone (Anas clypeata), Alzavola (Anas crecca), Canapiglia (Anas strepera), Fischione (Anas penelope), Moriglione (Aythya ferina), Folaga (Fulica atra), Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), Porciglione (Rallus aquaticus), Beccaccino (Gallinago gallinago), Beccaccia (Scolopax rusticola), Frullino (Lymnocryptes minimus), Pavoncella (Vanellus vanellus ); 8) di disporre che il tesserino venatorio regionale debba essere consegnato al Comune di residenza all’atto del ritiro del tesserino valido per la stagione successiva e comunque entro e non oltre il giorno 31 agosto di ciascun anno; 9) di disporre altresì che ai sensi della DGRT
n. 803 del 24.07.2017, l’utilizzo del tesserino venatorio digitale di cui alla Applicazione denominata “TosCaccia” sostituisce a tutti gli effetti la compilazione

del tesserino venatorio cartaceo; 10) di disporre che, ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 3/94 all’art. 28 comma 9 bis, la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio subito dopo l’abbattimento accertato; 11) di disporre che per la caccia nelle aziende agrituristico venatorie non è obbligatoria l’annotazione dei giorni di caccia e dei capi abbattuti sul tesserino venatorio regionale, fermo restando il necessario possesso di tale documento; 12) di stabilire, ai sensi dell’articolo 11- quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, che la caccia di selezione è esercitabile nel rispetto della normativa vigente nei periodi individuati dagli specifici Piani di Prelievo adottati con Delibere della Giunta Regionale, per cinque giorni alla settimana, esclusi il martedì e il venerdì. Nell’arco settimanale le giornate di caccia di selezione non si cumulano a quelle effettuate per altre tipologie di caccia al fine del rispetto dei limiti di cui all’art. 1 comma 2° della L.R. 20/2002. Tali giornate nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio successivo debbono essere annotate nel tesserino venatorio;
13) di stabilire che l’apertura anticipata della caccia nei giorni antecedenti alla terza domenica di settembre, verrà autorizzata e disciplinata con specifica Deliberazione successiva. Al fine di assicurare il rispetto dell’arco temporale di cui all’articolo 18 comma 2 della L. 157/1992 il calendario di caccia delle specie interessate dalla pre-apertura subirà una anticipazione della data di chiusura di

pari durata delle giornate concesse nell’apertura anticipata; 14) di approvare le particolari disposizioni relative a ciascun Comprensorio regionale riportate negli allegati A) e B) al presente provvedimento; 15) di dare atto infine che ai sensi dell’art. 28 comma 11 della L.R. 3/94 gli elenchi o la cartografia delle aree ove la caccia è consentita in forma programmata, le aree riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l’esercizio venatorio non è consentito, sono consultabili nel sito web della Regione Toscana al link http://www.regione.toscana.it/-/geoscopio.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
SEGRETERIA DELLA GIUNTA IL DIRETTORE GENERALE ANTONIO DAVIDE BARRETTA
IL DIRIGENTE RESPONSABILE PAOLO BANTI
IL DIRETTORE ROBERTO SCALACCI

ESTRATTO della LEGGE REGIONALE 10 Giugno 2002, n. 20
Art. 2 – Giornata venatoria

  1. L’esercizio venatorio è consentito da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto; per il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio sono indicati i seguenti specifici orari: a) dal 15 al 30 settembre: dalle

ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale); b) dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale); c) dal 16 ottobre all’ultimo giorno di validità dell’ora legale: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale); d) dal giorno di ripristino dell’ora solare al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15; e) dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,00; f) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45; g) dal 1 dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30
alle ore 16,38; h) dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45; i)(2) dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15; l)(2) dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 06,45 alle ore 17,30.
Fanno eccezione:
a) la caccia di selezione agli ungulati che termina un’ora dopo il tramonto;
b) la caccia alla beccaccia che inizia un’ora dopo gli orari di cui sopra.

Art. 4 – Carniere giornaliero

  1. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i venti capi di selvaggina migratoria.
  2. Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non può superare per specie le seguenti quantità: a) lepre: un capo; b) palmipedi, trampolieri e rallidi: otto capi complessivi; c) beccaccia: tre capi; d) tortora: dieci capi.
  3. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi 1

e 2 non si applicano nelle aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie nelle quali valgono i piani di abbattimento annuali approvati dalla provincia.

  1. Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell’ambito di piani di abbattimento non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i capi vengono registrati nelle apposite schede.
    Art. 4 bis(13) – Sicurezza nell’esercizio venatorio
  2. Tutti i cacciatori partecipanti alle battute di caccia al cinghiale devono indossare indumenti ad alta visibilità ed avere idonea formazione sulle regole di comportamento in sicurezza nell’esercizio venatorio.

Art. 5(14) – Allenamento ed addestramento cani

  1. L’allenamento e l’addestramento dei cani è consentito martedì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione dei giorni di preapertura, giorni fissati all’articolo 30, comma 10, della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (legge regionale 3/94), dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dal sorgere del sole alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale), sull’intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. L’allenamento e l’addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all’ambito territoriale di caccia (ATC). L’allenamento e l’addestramento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole soggette a

danneggiamento di cui all’articolo 42, comma 2, della l.r. 3/1994 e alla deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 1994, n. 588, anche se prive di tabellazione.
ALLEGATO A)
Particolari Disposizioni per i singoli Comprensori Regionali – AREZZO
1) Limitazioni per l’esercizio venatorio nelle Z.P.S. del comprensorio di Arezzo: – ZPS “Valle dell’Inferno e Bandella”: Divieto di abbattimento, in data antecedente al 1 Ottobre 2017, di esemplari appartenenti alle specie Codone (Anas acuta), Mestolone (Anas clypeata), Alzavola (Anas crecca), Canapiglia (Anas strepera), Fischione (Anas penelope), Moriglione (Aythya ferina), Folaga (Fulica atra), Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), Porciglione (Rallus aquaticus), Beccaccino (Gallinago gallinago), Beccaccia (Scolopax rusticola), Frullino (Lymnocryptes minimus), Pavoncella (Vanellus vanellus);

  • Aree Contigue, approvate con precedenti atti dalla Provincia di Arezzo, delle ZPS “Valle Dell’Inferno e Bandella” e “Ponte Buriano – Penna”: – divieto di caccia, oltre al martedì e venerdì, anche nella giornata della domenica solo nella zona segnalata da apposite tabelle; – divieto di caccia da appostamento temporaneo nella zona dell’area contigua segnalata da apposite tabelle fino al 1 gennaio 2018 compreso; – limite giornaliero di prelievo di non più di cinque (5) capi di selvaggina migratoria di cui non più di tre (3) beccacce, nella

zona segnalata dell’Area contigua; – divieto di effettuare forme di caccia di elevato impatto acustico (quali il cosiddetto “scaccio”) al fine di non creare disturbo alle specie selvatiche della riserva naturale.
2) Divieti particolari di caccia: Divieto di caccia alla starna per l’intera stagione nell’area sperimentale appositamente tabellata denominata “Casentino”, ubicata nei comuni di Poppi, Bibbiena, Castel Focognano, Chiusi della Verna, Ortignano Raggiolo.
FIUME ARNO: divieto di caccia di metri 50 da entrambe le sponde e per tutto il suo percorso a valle dell’abitato di Stia, nei tratti non interessati da altri provvedimenti di divieto. Per gli effetti dell’art. 77, 3° comma del T.U. Regolamenti Regionali approvati con D.P.G.R. n. 33/R del 26.07.2011, gli appostamenti possono essere installati a metri 150 dalle sponde del suddetto fiume Arno. SENTIERO DELLA BONIFICA: Vista la classificazione ai sensi degli articoli 2 e 3 del nuovo Codice della Strada della pista ciclabile denominata “Sentiero della bonifica”, a tale pista ciclabile si applicano le disposizioni relative ai divieti speciali di caccia di cui all’art. 33, comma 1 della L.R. 3/94 e cioè la distanza da strade e vie di comunicazione.
3) Caccia nel mese di gennaio La caccia vagante nel mese di gennaio 2018 è inoltre consentita, sia senza cane sia con l’uso di non più di 1 cane da ferma o da cerca (di razze riconosciute Enci) lungo i corsi d’acqua (non oltre i 50 metri

“dal limite delle acque”), nelle colmate e nelle zone di pianura sotto elencate: CANALE M. della CHIANA: per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia ad eccezione dei tratti interessati dalla pista ciclabile nei quali, ai sensi dell’art. 2 lett. F-bis del nuovo codice della strada (tutela dell’utenza debole della strada) devono essere rispettate, durante l’esercizio della caccia, le distanze stabilite dall’art. 33 della L.R.T. n. 3/94; FIUME TEVERE: per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia; FIUME MARECCHIA: per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia; FIUME CERFONE: dal confine con l’Umbria al confine con il Comune di Arezzo; FIUME SINGERNA: dalla loc. Ponte Singerna al confine con l’Oasi di Protezione Montedoglio; TORRENTE PRESALE: dalla località Due Fiumi alla confluenza con il Marecchia; TORRENTE SOVARA: per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia; FIUME FOGLIA: per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia; TORRENTI ESSE e MUCCHIA di CORTONA: a valle della strada regionale n.71; TORRENTE NICCONE: dall’intersezione del torrente Niccone con la strada provinciale nei pressi della località Capanacce, per tutto il suo percorso nella Provincia di Arezzo, fino al confine con l’Umbria; TORRENTE ESSE: nel tratto compreso tra la confluenza con il torrente Leprone, nei pressi dei ponti di Marciano, sulla strada provinciale per Lucignano, sino alla confluenza con il Canale M. della Chiana;
LAGO ARTIFICIALE di S. CIPRIANO: – COLMATE: Lungo il corso del Canale

M. della Chiana. Colmata degli Oppi a sud della Via del Filo. Colmatina di Brolio. Espropri della colmatina di Brolio. Prode della colmatina di Brolo, fino alla Via del Filo, tutte in Comune di Castiglion Fiorentino. Zona compresa fra la strada provinciale delle Chianacce fino alla Reglia dello Strozzo. Seguendo la Reglia dello Strozzo fino all’imbocco del torrente Esse. Da qui per l’argine destro fino alla strada di Cortona. Da qui l’argine destro del Canale M. della Chiana e proseguendo per quest’ultimo fino alle Cateratte, Da qui strada campestre che conduce all’ovile dei Pratoni. Da qui per la strada provinciale Siena-Perugia fino a ricongiungersi con la strada delle Chianacce. ZONA DI PIANURA: VALTIBERINA dal confine umbro, strada statale E/45 fino al ponte del Tevere. Da qui fino al cimitero di Sansepolcro, Strada Provinciale per Pieve Santo Stefano fino alla Località S. Piero in Villa fino al confine con L’Oasi di Protezione di Montedoglio fino all’omonima centrale. Da qui lato destro del Tevere, fino all’imbocco della strada consortile per Albiano. Da qui strada Provinciale per Anghiari – Tavernelle torrente Sovara lato sinistro per tutto il suo percorso fino al confine umbro. Confine umbro fino alla statale E/45. ZONA DI PIANURA: VALDICHIANA Dal Ponte di Monsigliolo, sul torrente Mucchia, strada provinciale fino a Puntellino, 250 metri a monte di Pozzo S.Luberto. Quindi strada vicinale Catorcio- Casaccia-Fratticciola. Da qui strada comunale per Le Casine, Ronzano sino al Ponte le Guardie, nei pressi di Ronzano. Da qui torrente Mucchia fino al

Ponte di Monsigliolo
4) Progetto di studio sulla lepre Le lepri catturate nelle Z.R.C. del Comprensorio di Arezzo e successivamente liberate nel territorio a gestione programmata sono state dotate di marca auricolare. I cacciatori che abbattono una o più di queste lepri sono tenuti a riconsegnare tali marche di riconoscimento al Settore attività Faunistico venatoria, sede territoriale di Arezzo (contatti telefonici: 055/4382631 e 055/4382613)

ALLEGATO B)
PERIODI DI CACCIA AL CINGHIALE IN BRACCATA 2018-2019
COMPRENSORIO (ATC e Istituti faunistici privati) AREZZO 1 e 2 Dal 7 ottobre 2018 al 7 gennaio 2019
FIRENZE PRATO 4 e FIRENZE SUD 5 Dal 15 ottobre 2018 al 15 gennaio 2019
GROSSETO 6 e GROSSETO 7 Dal 1° novembre 2018 al 31 gennaio 2019
LIVORNO 9 e LIVORNO 10 Dal 1° novembre 2018 al 31 gennaio 2019
LUCCA 12 Dal 1° novembre 2018 al 31 gennaio 2019
MASSA 13 Dal 1° ottobre 2018 al 31 dicembre 2019
PISA 14 e PISA 15 Dal 1° novembre 2018 al 31 gennaio 2019
PISTOIA 11 Dal 1° novembre 2018 al 31 gennaio 2019
SIENA 3 e SIENA 8 Dal 1° novembre 2018 al 31 gennaio 2019