Chiarimenti in merito alla modifica del tesserino venatorio cartaceo nella annotazione della forma di caccia.

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Enalcaccia Toscana

Dalla stagione venatoria 2018/2019, la Regione Toscana ha aggiornato il tesserino venatorio
inserendo fra le forme di caccia consentite la forma vagante.
Tale modifica del tesserino è stata apportata, oltre per fini statistici, per equiparare il tesserino
cartaceo alla App Toscaccia e per distinguere chiaramente la forma di caccia vagante da quella da
appostamento.
In passato, la possibilità di indicare soltanto la forma di caccia da appostamento ha indotto spesso i
cacciatori in errore, specialmente nel periodo intercorrente dal 01/10 al 30/11 dove è consentito per
legge il cumulo delle giornate settimanali esclusivamente per la caccia da appostamento alla
selvaggina migratoria.
Sul tesserino venatorio è stato quindi riportato la seguente disposizione: annotare negli appositi
spazi la forma di caccia prescelta (selezione/appostamento/vagante), è consentita l’annotazione di
più forme di caccia nella stessa giornata.
Quindi, dalla stagione corrente, è possibile riportare sul tesserino venatorio, nella pagina giornaliera,
la forma di caccia prescelta.
Considerato che tale modifica rappresenta una novità rispetto alle passate stagioni, e che la necessità
di specificare la forma di caccia prescelta assume una particolare importanza soprattutto nel periodo
dove è consentito il cumulo delle giornate settimanali, si ritiene che la marcatura della casella
“vagante” sia necessaria in particolare nel periodo intercorrente dal 01 ottobre al 30 novembre, ai
sensi dell’Art.1 comma 3 della Legge regionale 20/2002.
Dato che tale disposizione viene applicata per la prima volta sul tesserino venatorio cartaceo, si
richiede alla vigilanza ed alle associazioni venatorie, di fornire al cacciatore le indicazioni sopra
riportate.
AOOGRT/428512/U.090.070 del 12/09/2018 n allegati: 0 oggetto: Chiarimenti in merito alla modifica del tesserino venatorio cartaceo nella annotazione della forma di caccia.
Si evidenzia altresì che per questa stagione venatoria non si ritiene contestabile la sanzione per
mancata annotazione (ai sensi del comma 2°, art. 6 della l.r. 20/2002) in quanto tale prescrizione
non è stata volutamente disposta nel calendario venatorio 2018/2019. L’eventuale sanzione prevista
ai sensi di quanto indicato nella L.R. 3/94, (Art. 58 comma 1 lettera i) o (Art. 58 comma 1 lettera q),
potrà essere applicata in futuro qualora sia esplicitamente prevista dalla norma o dagli atti regionali.
Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti
Il Dirigente
Paolo Banti