Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’articolo 18;
Vista la legge regionale Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’articolo 30 come modificato dalla legge regionale 31 maggio 2013, n. 27 “Disposizioni di semplificazione di carattere settoriale. Modifiche alla l.r. 23/2007, alla l.r. 1/2009, alla l.r. 35/2011 e alla l.r. 3/1994. Abrogazione parziale della l.r. 40/2009”……….Scaricate il testo completo in formato PDF